sabato 8 gennaio 2011

La realtà psichiatrica è usurante per chi ci lavora

Dopo alcune vicissitudini personali, torno finalmente ad occuparmi di infermieristica legale. 
Una sentenza, emessa nelle scorse settimane dalla Corte d'Appello di Trento, confermando quanto stabilito nella sentenza del luglio 2009 emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo, ha introdotto l'importante e quasi inedito riconoscimento della rilevanza dello stress lavorativo fisico e psichico come fattore causale nell'insorgere o nel pieno manifestarsi di patologie cardiovascolari. Per effetto della pronuncia, infatti, l'Inail è stata condannata al riconoscimento di un danno biologico di natura professionale ed al relativo risarcimento nei confronti di un lavoratore, dipendente di una cooperativa, operante in qualità di educatore, dal 1996 al 2001, nell'ambito di una struttura residenziale di Trento per utenza psichiatrica. Il lavoratore in questione era risultato, durante questo periodo, oggetto di più eventi infartuali. Nello specifico, i giudici hanno stabilito che il secondo evento, in particolare, era sicuramente da porsi in correlazione con lo stress psico-fisico dovuto all'attività lavorativa svolta. Nella motivazione della sentenza è stato ben evidenziato come l'incarico ricoperto dall'appellante comporti "grave impegno e notevole autocontrollo nel gestire le situazioni emergenziali", "condizioni d'impegno fisico e psicologico notevoli, stante la tipologia dell'utenza caratterizzata da gravi disturbi psichiatrici cronici", ed ha infine sottolineato come sia "causa di stress immanente il rischio d'essere oggetto d'aggressioni violente da parte dell'utenza". Già nella sentenza di primo grado si sosteneva l'esistenza di un "nesso concausale tra l'attività lavorativa svolta dal concorrente e la patologia denunciata". Quanto sancito in primo e secondo grado dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Trento, rispettivamente, è un principio che va ben oltre l'ambito specifico relativo alla vicenda in questione: è superfluo osservare, infatti, che le motivazioni della sentenza sono applicabili, per analogia, in toto alla figura professionale dell'infermiere, perlomeno – ad oggi - limitatamente a coloro i quali assistono l'utenza psichiatrica.